L’atto notarile è un “documento pubblico” rivestito di quelle particolari forme che valgono ad attribuirgli il crisma della pubblicità e della sacralità formale: esso è, cioè, secondo la definizione dello stesso codice civile (art.1699 c.c.) “il documento redatto nelle forme di legge”e, quindi, è la rappresentazione di un fatto, rivestita delle forme che valgono ad attribuirle il crisma della pubblicità.
L’atto notarile, pertanto, in quanto documento pubblico, è la sintesi di elementi formali e sostanziali, tra i quali vi è una stretta connessione ed è la rappresentazione formale di un processo negoziale che si svolge innanzi al Notaio e che si consacra nello stesso Atto, al quale viene attribuita, attraverso il Notaio, la “pubblica fede” .
L’atto pubblico è l’atto notarile per eccellenza e il Notaio, quale “dominus” dell’atto rappresenta in esso la volontà privata delle parti, dopo l’indagine da lui effettuata sulla volontà stessa e l’adeguamento della volontà privata all’Ordinamento giuridico e alla Legge.
Il Notaio, quindi, quale pubblico ufficiale, nella sua funzione storica, è colui che è chiamato dall’Ordinamento giuridico a dare “certezza pubblica” a quanto si rappresenta e avviene innanzi a lui, e ai diritti, fatti e volontà da lui recepiti.
Il notaio, pertanto, nell’esercizio della sua pubblica funzione, “indaga la volontà delle parti, per adeguarla alla legge, e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto” (art. 47 legge notarile).
L’indagine della volontà può essere compiuta personalmente dal notaio anche al momento del ricevimento dell’atto pubblico o dell’autenticazione della scrittura privata.
Può avvalersi di collaboratori, nei rapporti con le parti, ai fini della prima istruttoria della pratica e per il controllo e la raccolta della documentazione necessaria: comunque egli risponde sempre dell’operato dei suoi collaboratori che operano sempre sotto la sua direzione.